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NUOVO REGOLAMENTO PRATICANTATO

D.M. 03/08/2011 – Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro

Elenco documenti per iscrizione

Domanda di iscrizione del praticante

Dichiarazione professionista di ammissione alla pratica

Dichiarazione professionista

Dichiarazione preventiva

Patto formativo

 

Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

Sessione 2011

Formazione Continua –  triennio 2008-2009-2010

In data 14/11/2009 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria. Solo in sede di prima applicazione il periodo di valutazione ha durata triennale dal 01/01/08 al 31/12/2010. Ogni iscritto all’Ordine, al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve conseguire almeno 25 crediti formativi nel corso di ogni anno.

I Consulenti del Lavoro che non hanno completato la Formazione Continua obbligatoria nel suddetto periodo, possono completare l’iter formativo entro il 30 giugno 2011, con l’obbligo di presentare al Consiglio provinciale, entro il 15 luglio 2011, un’ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2011.

- dichiarazione integrativa

Regolamento della formazione continua (decorrenza 14/11/09)

Modalità attuative al regolamento della formazione continua (decorrenza 14/11/09)

 

NECESSARIA LA LAUREA PER ACCEDERE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

12.04.2007
In data odierna, sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stata pubblicata la G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007 che contiene, tra gli altri, anche la legge 6 aprile 2007, n. 46, di conversione del D.L. 10/2007.
Tale provvedimento, come è noto, all’art. 5 – ter lett. b) reca disposizioni in materia di riforma del titolo di studio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
La legge di conversione entra in vigore dalla data odierna e, pertanto, da oggi non è più possibile accettare le iscrizioni al Registro dei Praticanti dei soggetti in possesso del solo diploma di scuola secondaria di 2° Grado.
Sempre dalla data odierna decorre il termine di tre anni per l’iscrizione all’Ordine dei soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore che abbiano già ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione.

Titoli di studi validi – circolare  n. 992 del Consiglio Nazionale dell’Ordine

 

 

 

  

Ordine Consulenti del Lavoro - Via Ilva 4/3 - 16128 Genova -
Tel. e Fax 010 562389 - e-mail: ordinedeiconsulentidellavoro@tin.it