Praticantato
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Modalità e requisiti per l'accesso alla professione di Consulente
del Lavoro
La domanda di iscrizione
nel Registro dei Praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al
Consiglio dell'Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza e deve
essere correlata dai documenti previsti dal D.M. 2/12/97.
Sono ammessi alla
pratica coloro che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età e siano in possesso di uno dei titoli validi per l'ammissione
all'esame di stato.
Il professionista non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più
di due praticanti presso il proprio studio. Il praticantato non può essere
svolto contemporaneamente per attività professionali diverse.
Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto
con diligenza, assiduità e con frequenza minima di quattro ore medie
giornaliere, sotto la direzione del professionista che deve fornire la
preparazione idonea per l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto
tecnico che sotto il profilo comportamentale e
deontologico.
L'esame ha carattere teorico e pratico ed è scritto e orale. Le prove
scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del
lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova
teorico-pratica sul diritto tributario. La prova orale verte sulle
seguenti materie e gruppi di materie: diritto del lavoro; legislazione sociale;
diritto tributario; elementi di diritto privato, pubblico e penale; nozioni
generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo
del lavoro ed alla formazione del bilancio
Strumenti di valutazione del
praticantato
Sessione 2008 -Esami
per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro –
Temi assegnati agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di
Consulente del Lavoro per